07/12/2023
ASSEGNO DI INCLUSIONE 2024
L'assegno di Inclusione spetta ai nuclei familiari al cui interno abbiano almeno una persona che sia:
• minorenne;
• con disabilità;
• con più di 60 anni;
• in condizione di svantaggio ed inserita in un programma di cura ed assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione;
• avere una valore ISEE non superiore a 9.360 Euro.
I nuclei familiari devono risultare inoltre, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente:
1) cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
3) residente in Italia. Tale requisito e' esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza.
Dopo la presentazione della domanda all’INPS i membri della famiglia dovranno sottoscrivere il patto di attivazione digitale e partecipare a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.
Per il primi due mesi del 2024, per le domande presentate senza ISEE in corso di validità, sarà utilizzato il valore in vigore nel 2023. Per i mesi successivi poi si dovrà inviare l’indicatore aggiornato.
Per l’erogazione prevista per i mesi successivi, poi, il mantenimento dei requisiti necessari sarà verificato sulla base del valore ISEE in corso di validità che nel frattempo sarà stato presentato.
L’assegno sarà erogato ai singoli componenti maggiorenni del nucleo familiare per la quota pro capite. L’eventuale contributo per l’affitto, invece, sarà attribuito al beneficiario intestatario del contratto di locazione indicato nella domanda.
Le famiglie riceveranno fino a 6.000 euro annui, quindi 500 euro al mese, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Questa è pari a 1 ed è incrementata fino a un massimo di 2,2 e ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza
PRESENZA DI SOGGETTI DISABILI E/O IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO
Uno dei requisiti per l’accesso al sostegno economico previsto dall’assegno di inclusione, come detto, è la presenza all’interno del nucleo familiare di una persona in condizioni di svantaggio.
Il secondo decreto attuativo definisce proprio le persone che possono rientrare nella definizione di “condizione di svantaggio”. Si tratta nello specifico di:
• persone con disturbi mentali;
• persone con una disabilità fisica e psichica di almeno il 46 per cento;
• persone che hanno dipendenze da alcol o da gioco;
• vittime di genere e di tratta;
• senzatetto;
• ex detenuti nel primo anno successivo alla fine della pena;
• neo maggiorenni che vivono fuori dalla famiglia di origine per decisione dell’Autorità giudiziaria.
La fruizione del sussidio è legata all’iscrizione sulla piattaforma SIISL, la stessa del supporto per la formazione e il lavoro, tramite la quale si dovrà sottoscrivere il patto di attivazione digitale (PAD).
I beneficiari infatti, sono tenuti a partecipare a un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa, definito nell’ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.
Il sussidio viene erogato ogni mese per un periodo continuativo di massimo 18 mesi. La prestazione può essere rinnovata per un ulteriore anno previa sospensione di un mese.
Come per il reddito di cittadinanza, l’assegno di inclusione viene erogato su una carta ricaricabile, chiamata “Carta di inclusione”.