Studio Fiscale e Tributario di Gianninoto Anna L4 del 14012013

Studio Fiscale e Tributario di Gianninoto Anna L4 del 14012013 Studio Fiscale e Tributari L.4/2013
Dott.ssa Anna Gianninoto iscritta al n.2865 del Registro I.N.T.

20/03/2026

DETRAZIONI FISCALI FIGLI A CARICO 730/2026 RETTITI 2025

Dal 1° gennaio 2025, la detrazione Irpef per figli a carico (fino a 950€) è limitata ai figli tra 21 e 30 anni. Oltre i 30 anni la detrazione decade, salvo disabilità, a causa dell'Assegno Unico. Per figli con disabilità (L. 104/1992) la detrazione resta applicabile senza limiti di età.
Ecco i dettagli principali delle modifiche:
1. Figli Under 21: Per i figli di età inferiore a 21 anni, la detrazione Irpef è assorbita dall'Assegno Unico e Universale, non è quindi più prevista la classica detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi.
2. Figli 21-30 anni: Spetta la detrazione di 950€ (parametrata al reddito) per figli fiscalmente a carico tra i 21 e i 30 anni.
3. Figli Over 30: Le detrazioni per figli a carico sono eliminate per i figli sopra i 30 anni, a meno che non siano disabili.
4. Disabilità: Se il figlio è disabile (ai sensi della L. 104/1992), la detrazione spetta senza limiti di età.
Limiti di reddito: La detrazione spetta solo se il figlio ha un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51€ (o 4.000€ se under 24).Altre novità familiari 2025:
Le detrazioni per "altri familiari" a carico sono limitate ai soli ascendenti (genitori, nonni) conviventi, escludendo fratelli, suoceri, generi, nuore e nipoti.

05/11/2025

Siamo a ricordare come dal 2025 ci siano importanti novità fiscali per tutti i lavoratori autonomi visto che con il cosiddetto decreto fiscale -o decreto correttivo– (Decreto-Legge 17 giugno 2025, n. 84) il legislatore è intervenuto per porre rimedio ad una serie di gravi incongruenze derivanti dal mancato coordinamento del decreto legislativo di Riforma del TUIR con la Legge di bilancio 2025. Quest’ultima norma, come noto, ha introdotto il requisito della tracciabilità dei pagamenti per le spese di trasferta senza tener conto tuttavia del nuovo regime fiscale introdotto per le spese in questione dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 192 del 2024, entrato in vigore il 31 dicembre 2024, bensì considerando ancora il testo previgente dell’articolo 54 del TUIR; l’incoerenza del testo ha indotto il legislatore ad emanare quel decreto correttivo in base al quale spese come vitto, alloggio, viaggi, e trasporti effettuati con taxi o noleggio con conducente (NCC) saranno deducibili dal reddito solo se documentate in modo analitico e pagate con mezzi tracciabili, ossia tramite bonifici bancari, carte di credito/debito o altri sistemi previsti dalla normativa, dunque senza uso di contanti; una delle novità più rilevanti è che il vincolo della tracciabilità non riguarda solo le spese anticipate dal professionista per sé stesso, ma anche quelle sostenute per conto di altri collaboratori o dipendenti, nel caso in cui vengano poi riaddebitate al committente. Il decreto correttivo stabilisce infine due diverse date di decorrenza: le spese sostenute e non riaddebitate saranno soggette a queste regole dal 18 giugno 2025 (cioè dalla data di entrata in vigore del decreto) mentre le spese riaddebitate al committente o datore di lavoro seguono queste nuove regole già per tutto il periodo d’imposta 2025.

04/11/2025

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29/10/2025

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 270/E del 23 ottobre 2025, abbia stabilito che il rimborso chilometrico di un professionista, sebbene concordato e calcolato secondo parametri oggettivi, qualora non sufficientemente analitico e documentato, concorre alla formazione del reddito e dev’essere assoggettato alla ritenuta alla fonte prevista dalla normativa vigente, in base alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024, relativo al regime fiscale applicabile ai rimborsi spese nel lavoro autonomo; viene dunque ribadita l’importanza della documentazione analitica e della separazione contabile tra compensi e rimborsi spese, sottolineando che solo in presenza di questi requisiti è possibile escludere i rimborsi dalla base imponibile del reddito professionale ed il professionista dovrà quindi indicare in fattura le spese in modo separato rispetto ai compensi e dev’essere in grado di dimostrare che tali spese sono state effettivamente sostenute per l’esecuzione dell’incarico, documentandole in modo puntuale e riferibile all’attività professionale, attraverso elementi che consentano un controllo di coerenza e correttezza.

29/09/2025

Siamo a ricordare a coloro che intendano partecipare ad eventi fieristici internazionali (sul territorio nazionale ma ai quali non abbiano preso parte nell’ultimo triennio) che dal 7 ottobre è possibile richiedere un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute secondo l’articolo 33 della Legge 206/2023. il Ministero delle Imprese e del Made in Italy finanzia infatti le piccole e medie imprese che, oltre ad altri requisiti elencati nell’art. 5 del relativo decreto, abbiano sede legale e operativa in Italia, siano in contabilità ordinaria ed abbiano almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese oppure, per le imprese individuali, abbiano presentato almeno due dichiarazioni dei redditi.

Il contributo è previsto, fino ad un massimo di 100.000 euro, per:

l’affitto spazi espositivi (ed il pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione) e la loro pulizia;
l’allestimento spazi espositivi compresi i servizi di progettazione e di realizzazione nonché gli allacciamenti ai pubblici servizi;
la spedizione, il trasporto e lo stoccaggio dei campionari e dei materiali per l’allestimento dello spazio espositivo;
il noleggio di attrezzature tecniche e l’impiego di hostess, steward e interpreti nonché i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;
ogni attività pubblicitaria, di promozione e di comunicazione.
Tutte le spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità ma non sono ammesse le spese relative a imposte e tasse, salvo l’IVA, sempre che rappresenti un costo effettivo non recuperabile.

Le fiere devono essere comprese nel calendario approvato dalla Conferenza delle Regioni 2025 e riguardare: arredamento e design d’interni; automobili e motocicli; costruzioni, infrastrutture e ceramica; energia, combustibili e gas; impiantistica, servizi e attrezzature sportive; industria, tecnologia e meccanica (ivi incluse le macchine agricole); ospitalità, benessere e ristorazione; protezione dell’ambiente; trasporti, logistica e navigazione.

Chi intenda chiedere il finanziamento per diverse fiere dovrà presentare un’unica domanda in attesa che il Ministero assegni il contributo in base a una graduatoria, basata su un meccanismo a punteggio, fino a esaurimento risorse.

Un analogo sostegno è previsto anche per gli organizzatori di progetti sul Made in Italy presentati da almeno due soggetti (con costi non inferiori a 200.000 euro), che evidenzino la capacità di contribuire alla promozione delle filiere produttive nazionali o del sistema produttivo nazionale nel suo complesso e siano realizzati entro 12 mesi dalla concessione del beneficio.

Il decreto stanzia inoltre 10 milioni di euro per i mercati rionali, da ripartire fra le Regioni, secondo le percentuali definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2003.

Tutte le agevolazioni non sono comunque cumulabili con altre, riferite alle medesime spese, che si configurino come aiuti di Stato.

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30/08/2025

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26/08/2025

Aperte le domande di accesso al credito d’imposta per la formazione dei giovani imprenditori agricoli: contributo spese all'80%.
L’Agenzia delle Entrate concede dal 25 agosto un credito d’imposta per la formazione dei giovani imprenditori agricoli, che possono ottenere contributi relativi alla frequenza di corsi specifici.

Le attività ammesse al tax credit – utilizzabile in compensazione – sono quelle individuate con codice della classificazione ATECO 2025 che inizia con 01.

Il bonus fiscale può essere richiesto per coprire le spese relative a percorsi formativi sulla gestione dell’azienda agricola frequentati nel corso del 2024, ottenendo un contributo pari all’80% dell’importo versato fino a un importo massimo di 2.500 euro. Nei costi, inoltre, sono ammessi anche le spese di viaggio e soggiorno, fino al 50% delle spese totali agevolabili purché documentate e pagate tramite conti correnti intestati al beneficiario, con modalità tracciabili.
Per accedervi è necessario essere imprenditori agricoli di età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni compiuti, con avvio dell’attività dal 1° gennaio 2021.

Il modello di domanda (disponibile online con le relative istruzioni) deve essere compilato indicando le spese sostenute e il credito spettante, trasmettendolo in via telematica anche tramite un intermediario incaricato, fino al 24 settembre 2025. È necessario utilizzare il software denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”.

19/08/2025

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18/08/2025


Vi ricordo che saremo operativi dal 21 agosto ore 8.00
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Anna

16/08/2025

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26/04/2025

*RIAMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUATER PER I DECADUTI*: attenzione ancora pochi giorni per essere riammessi !

In determinati casi i decaduti a “dicembre” perché non hanno pagato *una rata* o pagata una rata in *ritardo* potranno fare, entro il 30.4.2025, domanda di riammissione pagando quello che è ancora rimasto da pagare in una unica rata o in un massimo di 10 rate di pari importo. ( si consiglia di *controllare i pagamenti perché si potrebbe scoprire di aver pagato in ritardo anche una sola rata* )

Si può essere riammessi al beneficio presentando domanda entro il 30 aprile 2025 ed in questo caso si potrà pagare in una unica rata a luglio oppure in un massimo di 10 rate *senza sanzioni e interessi*.

Indirizzo

Largo Piersanti Mattarella, 2
Sermoneta
04013

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 17:30
Martedì 09:00 - 17:30
Mercoledì 09:00 - 17:30
Giovedì 09:00 - 17:30
Venerdì 09:00 - 17:30

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