14/05/2026
La nuova formulazione dell’art. 26 del 𝐓𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐔𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐀𝐜𝐜𝐢𝐬𝐞 (𝐓𝐔𝐀) ha sostituito la storica dicotomia tra “𝐮𝐬𝐢 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐥𝐢” 𝐞 “𝐮𝐬𝐢 𝐢𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐚𝐥𝐢” con la nuova classificazione tra “𝐮𝐬𝐢 𝐝𝐨𝐦𝐞𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢” 𝐞 “𝐮𝐬𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐝𝐨𝐦𝐞𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢”.
Le nuove definizioni producono un 𝐢𝐦𝐩𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐬𝐮𝐥 𝐩𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐈𝐕𝐀.
Infatti 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐝𝐚 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫𝐚𝐫𝐬𝐢 𝐥𝐞 𝐢𝐩𝐨𝐭𝐞𝐬𝐢 𝐝𝐢 𝐢𝐦𝐩𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐠𝐚𝐬 𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞 in biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, teatri, cinematografi, discoteche, sale per concerti e spettacoli e simili, in relazione alle quali, con incidenza sulle fatturazioni effettuate per consumi maturati 𝐬𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐯𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐥 𝟏° 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟔, potrà trovare applicazione la specifica aliquota d’accisa “𝐩𝐞𝐫 𝐮𝐬𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐝𝐨𝐦𝐞𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢”
Il Ministero delle Finanze, per sciogliere i dubbi interpretativi ha affermato che: l’“𝐮𝐬𝐨 𝐝𝐨𝐦𝐞𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨” si realizza quando gas, energia elettrica o calore-energia sono impiegati nella propria abitazione, familiare o collettiva, da parte di consumatori finali che non utilizzano i prodotti nell’esercizio di un’attività rilevante ai fini IVA.
Ha inoltre precisato che anche per gli ambienti quali caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotrofi, brefotrofi e carceri, che ospitano collettività, si ravvisa l’uso domestico, purché l’ente gestore non svolga attività verso corrispettivi rilevanti ai fini IVA ex art. 4 DPR 633/1972.
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