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Costituzione società, Trasformazioni, Conferimenti, Pratiche Telematiche, Perizie di Parte, Ricorsi Tributari, Revisione Legale, Visti Conformita', Contabilita' Ordinarie e Semplificate, Forfettari, Successioni, Finanziamenti, Crediti di Imposta, Trust

28/03/2025

Obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali
Entro il termine del 31 marzo 2025 le imprese hanno l’obbligo di stipulare un’assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali.
L’introduzione dell’obbligo in questione, si ricorda, nasce con l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese in caso di calamità naturali, così da porre il rischio di questi eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche di soggetti privati.

Sono interessate dall’obbligo le imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 del C.C.. Sono dunque esonerati dall’obbligo i professionisti, gli enti del terzo settore e le aziende agricole.

Sotto il profilo oggettivo, le polizze:
1.
riguardano i beni individuati all’art. 2424 comma 1 del C.C., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, vale a dire terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali (a qualsiasi titolo impiegati per l’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulati da soggetti diversi dall’imprenditore che li impiega);
2.
coprono i danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. La norma specifica la tipologia di evento di danno qualificante il sinistro assicurabile, elencando nominativamente i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
Il contratto assicurativo deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

È evidente che la classe di rischio dipende dalla tipologia di beni (più o meno vulnerabili) e dalla ubicazione degli stessi (ad esempio in elevata zona sismica).

La stipula dell’assicurazione in oggetto è obbligatoria e dell’inadempimento a detto obbligo si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

27/03/2025

Lo Studio si occupa di pratiche di successione e di gestione dell’eredità giacente

30/07/2024

Rottamazione quater: prossima scadenza 31/07/24
Per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) introdotta dalla Legge n. 197/2022, è necessario effettuare il versamento della quinta rata entro il 31 luglio 2024.
La norma prevede comunque una tolleranza di cinque giorni, per cui il pagamento è considerato tempestivo se effettuato entro lunedì 5 agosto 2024.
L'ultima rata del 2024 andrà saldata entro il 30 novembre, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.
Rottamazione quater: riepilogo di tutte le regole
La Legge n. 18 del 23 febbraio (Pubblicata in GU n 49/2024) di conversione del Decreto Milleproroghe (Decreto n 215 del 30.12 ) tra le proroghe reca quella sulla rottamazione quater.
A tal proposito l'Agenzia delle entrate-Riscossione informa del fatto che secondo quanto stabilito dalla norma in oggetto:
• i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata), già slittati al 18 dicembre 2023 dalla Legge n. 191/2023, si considerano tempestivi se effettuati entro venerdì 15 marzo.
• entro lo stesso termine del 15.03 è possibile pagare anche la terza rata, in scadenza il 28 febbraio 2024,
• sono differite al 15 marzo anche le prime due rate (stabilite, rispettivamente, il 31 gennaio e il 28 febbraio 2024, per le popolazioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023.
In area pubblica del sito, senza quindi la necessità di avere le credenziali di accesso, Agenzia delle entrate-Riscossione mette a disposizione dei contribuenti un form che permette di ricevere via e-mail la copia della “Comunicazione delle somme dovute” e i relativi moduli di pagamento.
Come previsto dalla legge, nel caso in cui la richiesta sia presentata in proprio, ovvero per se stessi, il contribuente deve compilare e allegare direttamente nel form (in un unico file pdf) la “Dichiarazione sostitutiva richieste in proprio”, scaricabile dalla stessa pagina, e un documento di identità.
Se la richiesta invece è presentata per conto di altri soggetti, ad esempio società, organizzazioni, enti o anche in qualità di eredi, la procedura prevede la compilazione della “Dichiarazione sostitutiva richieste per altri soggetti”a cui devono essere allegati i documenti specificati per ogni casistica, come riportato nella “tabella” presente nel form. Anche in questo caso è necessario caricare direttamente nella stessa pagina del sito la documentazione in un unico file pdf e inviare la richiesta.

28/06/2024

Maggiorazione deduzione costo assunzioni: ecco il decreto MEF
E' stato pubblicato ieri sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze il decreto ministeriale attuativo della Maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.di riforma dell'IRPEF e IRES.
La norma dispone in particolare per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito:
• una maggiorazione pari al 20% del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
• una ulteriore deduzione pari al 10% in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1 del decreto legislativo n. 216 del 2023.
All'Articolo 3 si stabiliscono i requisiti per beneficiare della maggiorazione del costo del lavoro:
• Soggetti ammessi: Include le entità elencate nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del TUIR, le loro stabili organizzazioni in Italia, le imprese individuali, le società di persone e gli esercenti arti e professioni.
• Attività continuativa: L'agevolazione è disponibile per chi ha esercitato l'attività per 365 giorni prima del periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023, o 366 giorni se l'anno include il 29 febbraio.
• Esclusioni: Sono escluse le imprese in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure di liquidazione giudiziale.
• Enti non commerciali: La maggiorazione è applicabile solo per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell'attività commerciale, a condizione di separata evidenza contabile.
• Attività miste: Per attività con redditi determinati in modo non analitico, la maggiorazione non è disponibile per i lavoratori impiegati esclusivamente in tali attività.
All'art 4 si specifica che la maggiorazione è concessa se il numero di lavoratori a tempo indeterminato alla fine del periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2023 supera il numero medio di lavoratori a tempo indeterminato dell'anno precedente.
• Esclusioni specifiche: Non si considera il personale assunto per stabili organizzazioni all'estero, né i dipendenti assunti da altre società del gruppo.
• Conversioni contrattuali: Le conversioni da contratti a tempo determinato a tempo indeterminato sono incluse nel calcolo dell'incremento.
• Soci lavoratori e contratti part-time: I soci lavoratori delle cooperative e i contratti part-time sono considerati proporzionalmente.
• Calcolo dell'incremento: Il calcolo dell'incremento occupazionale non considera i lavoratori in distacco e tiene conto dei lavoratori con contratti di somministrazione proporzionalmente alla durata del rapporto.
Non vanno inclusi nel costo del personale gli oneri IFRS 2, gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto e altre voci specifiche del Codice civile.
Ogni entità di un gruppo deve ridurre l'importo della maggiorazione in base a un rapporto tra incremento e decremento occupazionale nel gruppo.
Enti non commerciali: La maggiorazione è proporzionata ai ricavi derivanti dall'attività commerciale rispetto ai ricavi totali.
Attività miste: Per soggetti con redditi determinati in modo non analitico, la maggiorazione è proporzionata ai ricavi derivanti da attività con redditi determinati in modo ordinario.

10/06/2024

Esenzione IMU 2024: regole per abitazioni parzialmente locate
Entro il 17 giugno, poichè il giorno 16 è domenica, occorre versare l'acconto IMU 2024.Tra i casi di esenzione del versamento IMU 2024 vi è quello delle abitazioni principali locate parzialmente. Accade di frequenti che un proprietario affitti una o più stanze a studenti e forestieri pur abitando appunto nell'immobile che è abitazione principale. Vediamo quando si ha diritto alla esenzione IMU per gli immobili locati parzialmente.
Il MEF con una FAQ ha affermato che le abitazioni principali locate non scontano l'IMU.
La FAQ, anche se datata, è stata confermata dalla CTR Abruzzo con la sentenza del 25 gennaio 2022.
La FAQ del MEF del 2013 replicava al seguente quesito:
"Il proprietario di un’abitazione principale che ne concede alcune stanze in locazione a studenti, usufruisce della esenzione da IMU ai sensi dell’articolo 1, comma 707 della legge n. 147/2013? "
La replica del MEF affermava che, anche se parzialmente locata, l’abitazione principale non perde tale destinazione e, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, beneficia dell’esenzione dall’IMU prevista per tale fattispecie.
La sentenza 2022 della CTR d'Abruzzo ha sancito una massima secondo la quale, al fine di non perdere le agevolazioni prima casa, occorre mantenere, seppur parzialmente, il possesso del bene.
Viene inoltre precisato che, secondo l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 1/94), la locazione dell'immobile acquistato con l'agevolazione IMU non comporta la decadenza, in quanto non si ha la perdita del possesso.
Quindi è possibile affittare parzialmente, non integralmente, l'immobile poiché ciò significherebbe perderne completamente il possesso a favore del conduttore.
Viena ulteriormente precisato che la locazione parziale della prima casa è sempre possibile, tanto è vero che nei modelli di dichiarazione fiscale è previsto un codice ad hoc proprio per indicare questa situazione.
In questo caso continuano ad essere riconosciute tutte le agevolazioni IRPEF compresa la detrazione del mutuo, e non è dovuta l'IMU.
La CTR ricorda infine che la Cassazione con sentenza n. 19989 del 2018 ha statuito che non impedisce la richiesta di agevolazioni la circostanza che l'immobile sia concesso in locazione con regolare contratto a terzi.

29/05/2024

Stop a cessione e sconto per bonus edilizi: le nuove regole
Pubblicata in GU n 123 del 28 maggio la Legge n 67/2024 di conversione del DL n 39/2024 (pubblicato in GU n 75 del 29.03.24).
Il Decreto convertito mira, tra l'altro, ad eliminare le residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni di cessione e sconto al posto delle detrazioni.
Sinteticamente, da oggi 29 maggio entrano in vigore le restrizioni retroattive per le detrazioni di superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche.
In particolare, tutte le spese effettuate a partire dall’inizio del 2024 prevedono sconti fiscali ammortizzabili in dieci rate, rispetto alle precedenti quattro o cinque.
Con l’entrata in vigore della legge è ufficialmente operativo lo stop alla cessione delle rate residue per chi ha utilizzato la prima parte delle spese in detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Inoltre, grossa novità per le banche (intermediari finanziari e assicurazioni) che a partire dal 2025, non potranno più compensare i crediti fiscali collegati a bonus edilizi, già acquisiti, con debiti contributivi e previdenziali.
Sinteticamente nella conversione vengono confermate le seguenti novità:
• Riduzione delle fattispecie ammesse all’esercizio dell’opzione per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura,
• Limitazione dell’applicazione dell’istituto della remissione in bonis,
• Trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente,
• Utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti ai bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione,
• Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti Ace.
Con l'art 1 rubricato Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura si apportano modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti fiscali contenuta nell’articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, il quale aveva previsto che, a partire dalla data del 17 febbraio 2023, non fosse più consentito di esercitare le opzioni per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni spettanti per la realizzazione degli interventi edili elencati nell’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Inoltre, si prevede un regime transitorio, stabilendo che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30 marzo 2024, entrata in vigore del decreto-legge:
• a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
• b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono effettuati dai condomini;
• c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
• d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
• e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
Inoltre, al fine di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell’erario, come già previsto nel nostro ordinamento in altri casi, si dispone la sospensione fino a concorrenza di quanto dovuto dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza

22/05/2024

Credito d'imposta ZES Unica: dal 12 giugno via alle comunicazioni
Pubblicato in GU n 117 del 21 maggio il Decreto 17 maggio con modalita' di accesso al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, nonche' criteri e modalita' di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli.
In particolare, ai fini della fruizione del credito ZES mezzogiorno è necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024. (Attenzione a breve il provvedimento ADE con il modello e le istruzioni).
A tal fine, si evidenzia che il relativo modello di comunicazione, con le relative istruzioni deve ancora essere pubblicato con provvedimento ADE.
Ricordiamo che è stato il Decreto-legge Sud ad istituire il credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti iniziali in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise (zone 107, 3, a), TFUE) e nelle zone assistite della regione Abruzzo (zone 107, 3, c), TFUE), come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 2027.
Inoltre, ricordiamo che dal 1 marzo è attivo lo sportello unico digitale della ZES Unica come interfaccia unitaria per la presentazione delle istanze di autorizzazione unica riguardanti progetti di investimento localizzati nelle otto Regioni del Mezzogiorno, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del 2023

20/05/2024

Dl Superbonus (Dl n 39/2024): nuovi adempimenti verso l'ENEA
Con l’articolo 3, al comma 1, si prevede l’obbligo di trasmissione di alcune informazioni all’ENEA per determinati soggetti che realizzano interventi di efficientamento energetico agevolabili secondo la disciplina del superbonus. In particolare, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all’ENEA alla conclusione dei lavori (ai sensi dell’articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) i soggetti (di seguito dettagliati) che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 trasmettono all’ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:
a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
b) l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 marzo 2024);
c) l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 marzo 2024) negli anni 2024 e 2025;
d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).
Si prevede altresì l’obbligo di trasmissione di alcuni specifici dati anche per gli interventi antisismici agevolabili secondo la disciplina del superbonus.
Nello specifico, i soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi
dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, trasmettono al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, n. 58, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:
a) ai dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
b) all’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 marzo 2024);
c) all’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 marzo 2024) negli anni 2024 e 2025;
d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).
Si individua la platea dei contribuenti tenuti alla trasmissione sopra descritta
La disposizione chiarisce che sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art 3 le relative variazioni, i soggetti:
a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
b) i soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dello stesso articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024. Si specifica che il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Attenzione al fatto che vengono previste le sanzioni per l’omessa trasmissione dei dati descritti ai commi 1 e 2. La norma stabilisce che l’omessa trasmissione dei dati nei termini individuati comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione di cui sopra, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter del citato articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’omessa trasmissione dei dati di cui commi 1 e 2 comporta la decadenza dall’agevolazione e non si applicano le disposizioni materia di remissione in bonis dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012.

15/05/2024

Rivalutazione quote e terreni 2024: scadenza 30 giugno
Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni 2024. ricordiamo le regole in attesa del 30 giugno per la scadenza del termine di pagamento
L’articolo 1, ai commi 52 e 53 della legge di bilancio 2024 ha previsto la proroga delle disposizioni già stabilite per il 2023, in materia di rideterminazione del costo di acquisto di:
• partecipazioni anche negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e
• dei terreni edificabili e agricoli
posseduti alla data del 1° gennaio 2024, non in regime d’impresa.
Così come in passato, le disposizioni in esame prevedono la facoltà di assumere ai fini della determinazione di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferiti a
• titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentati,
• posseduti alla data del 1° gennaio 2024,
• il valore normale di tali asset, al 31.12.2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto
• dietro il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 16%.
Possono accedere alla norma:
• persone fisiche, anche non residenti,
• società semplici;
• associazioni professionali;
• enti non commerciali;
Ai fini della rivalutazione è richiesto entro il 30 giugno 2024
• il versamento di un’imposta sostitutiva
• la redazione di una perizia giurata di stima (redatta da specifiche categorie di soggetti) che individua il valore del terreno/partecipazione posseduti alla data del 1° gennaio 2024.
Tale imposta sostitutiva
• è dovuta in un’unica soluzione entro il 30.06.2024 oppure
• in forma rateale (3 rate dello stesso ammontare), a decorrere dalla data del 30.06.2024, prevedendo un interesse nella misura del 3% sull’importo delle rate successive alla prima.

13/05/2024

Crediti non spettanti: come cambiano le sanzioni
Credito non spettante, credito spettante e credito inesistente
La bozza di decreto legislativo di riforma delle sanzioni modifica sostanzialmente le regole applicative dell’art. 13 del d.lgs. 18.12.1997, n. 471, ridefinendo le fattispecie di violazioni in credito non spettante, credito spettante e credito inesistente.
Il testo del comma 4 attualmente in vigore prevede l’irrogazione della sanzione del 30% da conteggiare sul credito che è stato utilizzato in misura eccedente a quella spettante o sul credito d’imposta esistente che è stato utilizzato in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzazione che sono previste dalla normativa, salva l’applicazione di disposizioni speciali.
E’ disposta l’irrogazione della sanzione del 25% conteggiata sul credito d’imposta non spettante che è stato utilizzato.
La norma precisa il concetto di “credito d’imposta non spettante” che si ravvisa con:
a. il credito (che è diverso da quello inesistente) che è fondato “su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di specifici elementi o particolari qualità”;
b. il credito in violazione delle modalità di utilizzazione previste dalle leggi vigenti;
c. il credito fruito in misura superiore a quella prevista, limitatamente all’eccedenza che è stata utilizzata.
È prevista la sanzione nella misura fissa di € 250, pur se il credito è considerato “credito spettante”, se il credito è fondato sulla base di fatti reali rientranti nella disciplina attributiva, nonché utilizzato in misura e con le modalità stabilite dalla disciplina prevista ma in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, a condizione che:
• gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza e non siano essenziali al riconoscimento del credito;
• la violazione sia stata rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno in cui la stessa sia stata commessa, ovvero, in assenza, entro un anno dalla data in cui la violazione è stata commessa.
Nel caso di utilizzazione di un “credito inesistente”, la sanzione irrogabile, attualmente dal 100% al 200%, scende al 70% della misura del credito che è stato utilizzato (comma 5). Inoltre, non sussiste più il divieto di definizione agevolata della violazione ai sensi degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 18.12.1997, n. 472.
E’ radicale la mutazione del concetto di “credito inesistente” poiché è considerato tale “il credito per il quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo”.
Invece, il testo attualmente in vigore del comma 5, qualifica come inesistente “il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, ai fini delle imposte sui redditi, e all’art. 54-bis del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, ai fini dell’IVA". Pertanto, attualmente, se l’irregolarità è riscontrabile in base a tali controlli, decade la condizione di ”credito inesistente” (fattispecie punita con la sanzione dal 100% al 200% del credito utilizzato), che degrada a credito utilizzato in violazione delle modalità previste (fattispecie punita con la sanzione del 30% del credito utilizzato).
Secondo il nuovo comma 5-bis, qualora il contribuente abbia utilizzato un credito inesistente correlato a fatti che ne sono il presupposto i quali sono “oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente e ideologicamente falsi, simulazioni o altri artifici”, la sanzione irrogabile è aumentata dalla metà al doppio, cioè dal 105% al 210% del credito che è stato utilizzato.
Sia lo schema di d. lgs. di riforma delle sanzioni sia il d. lgs. n.13/2024 che contiene disposizioni in materia di accertamento tributario e concordato preventivo, ammettono la definizione agevolata dei crediti d’imposta, a differenza delle precedenti regole.

08/05/2024

Sanatoria immobili 2024: in arrivo il piano casa del MIT
Il piano casa 2024 del MIT prevede una sanatoria in arrivo per le seguenti irregolarità immobiliari:
difformità di natura formale, legate alle incertezze interpretative della disciplina vigente;
difformità edilizie “interne”, riguardanti singole unità immobiliari, a cui i proprietari hanno apportato lievi modifiche;
difformità che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione dell’intervento, ma non sanabili oggi a causa della disciplina della “doppia conforme” che non consente di conseguire il permesso o la segnalazione in sanatoria per moltissimi interventi, risalenti nel tempo. E ancora per permettere i cambi di destinazione d’uso degli immobili tra categorie omogenee.
Queste linee di indirizzo della bozza normativa che il MIT ha presentato nel corso della riunione sul piano casa, tenutasi alla presenza del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Dipe (dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica) e rappresentanti di circa 50 tra istituzioni, enti, associazioni, ordini professionali e fondazioni del settore.
Scopo del Piano Casa 2024 è tutelare i piccoli proprietari immobiliari che in molti casi attendono da decenni la regolarizzazione delle loro posizioni e che non riescono, spesso, a ristrutturare o vendere la propria casa.
Scopo ulteriore della misura sarebbe quello di deflazionare il lavoro degli uffici tecnici comunali,
Alla luce della semplificazione e dell’efficienza amministrativa si è previsto anche di intervenire sulle procedure amministrative per garantire ai cittadini risposte certe in tempi certi.
Attenzione al fatto che il testo non è ancora disponibile, si resta pertanto in attesa della bozza per ulteriori approfondimenti.

06/05/2024

Codice CIN locazioni: si parte dal 1 settembre
Codice CIN locazioni brevi e turistiche: accordo raggiunto tra Regioni e Stato sul decreto che rende operative le novità
La legge n 191 di conversione del DL n 145/2023 pubblicata in GU n 293/2023 collegato alla legge di bilancio 2024, ha previsto novità sul codice CIN per affitti brevi e locazioni turistiche.
Nel dettaglio si vuole introdurre un codice identificativo nazionale, CIN, per:
locazioni turistiche, locazioni brevi, attività turistico ricettive.
Il Codice identificativo nazionale (CIN) dovrà essere assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal ministero del Turismo, alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Al ministero è affidata anche la gestione della relativa banca dati nazionale.
La nuova norma ha l’obiettivo di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, oltre che la sicurezza del territorio ed il contrasto a forme irregolari di ospitalità.
Si prevede che, chiunque eserciti, direttamente o tramite intermediario, in forma imprenditoriale, l’attività di locazione per finalità turistiche o di locazioni brevi, è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), presso lo sportello unico per le attività produttive del comune nel cui territorio è svolta l’attività.
Viene precisato che l’attività si presume svolta in forma imprenditoriale anche da chi destina alla locazione breve più di quattro immobili per ciascun periodo d’imposta.
Attenzione al fatto che, è prevista l’automatica ri-codificazione come CIN dei codici identificativi specifici già assegnati da regioni, province autonome e comuni, qualora abbiano già attivato delle procedure di attribuzione per le stesse unità immobiliari e strutture soggette al CIN.
Affitti brevi e turistici: istanza del locatore per il CIN
Ai fini dell'attribuzione del CIN, il locatore o il titolare della struttura turistico-ricettiva presenta, in via telematica, un’istanza, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attesta anche la sussistenza della dotazione di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili a norma di legge, e quando si gestiscono le unità immobiliari nelle forme imprenditoriali come sopra definite, anche dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente I termini per la presentazione dell’istanza sono differenziati in relazione ad eventuali procedimenti in
corso da parte dell’ente territoriale.
Si prevedono inoltre degli obblighi quali:
l’esposizione del CIN all’esterno dello stabile, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, la sua indicazione in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
L’obbligatoria indicazione negli annunci è prevista anche per i soggetti che esercitano attività di
intermediazione immobiliare e per quelli che gestiscono portali telematici.
CIN Affitti brevi: sanzioni per chi non lo possiede o non lo espone
La novità normativa riguarda, in relazione ai nuovi obblighi su indicati un regime sanzionatorio ad hoc, che non si applica qualora un fatto ivi previsto sia sanzionato dalla normativa regionale.
Il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva o l’unità immobiliare locata, attraverso gli organi di polizia locale, provvede alle funzioni di controllo, verifica e all’applicazione delle sanzioni
amministrative.
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In particolare, il titolare di una struttura turistico-ricettiva priva di CIN, nonché chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN, è punito con la sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
La mancata esposizione del CIN all’esterno dello stabile è punita con la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione.
Identica sanzione pecuniaria, accompagnata dall’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato, è prevista in caso di mancata indicazione del CIN negli annunci.
Quando l’attività è esercitata in forma imprenditoriale, è sanzionata sia l’assenza dei requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, che la mancata presentazione della SCIA.
Quest’ultima è punita con la sanzione pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
In ogni caso, la mancanza dei dispositivi per la rilevazione di gas nonché di estintori è punita con la sanzione pecuniaria da 600 a 6.000 euro per ciascuna violazione accertata.
Inotlre, con il fine di contrastare l’evasione nel settore, all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza il compito di effettuare, con le modalità definite d’intesa, specifiche analisi del rischio orientate prioritariamente all’individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive del CIN.
Infine si prevede che per le esigenze di contrasto dell’evasione fiscale e contributiva, le informazioni contenute nella banca dati sono rese disponibili all’amministrazione finanziaria e agli enti creditori per le finalità istituzionali.

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